Fino al 2016 abitare con un compagno o con una compagna, senza essere sposati, non era riconosciuto giuridicamente.
Nel 2016 è entrala in vigore la Legge n. 76, nota come Legge Cirinnà, che ha introdotto nel nostro paese 2 forme di unione fra persone diverse dal matrimonio:
le coppie di fatto, ossia quelle coppie – sia eterosessuali che omosessuali – che, nonostante non si vogliano sposare, desidera formalizzare la loro unione
le unioni civili, fra persone dello stesso sesso
Ma quali sono i diritti che vengono riconosciuti dalla Legge Cirinnà alle coppie di fatto e alle unioni civile?
In caso di malattia, il diritto di visita, di assistenza ospedaliera ed il diritto alla informazione (in caso di morte di uno dei due conviventi, il superstite ha diritto ad accedere alla cartella clinica del defunto, anche se i familiari si oppongono).
Per quanto riguarda la casa ove la coppia vive:
se la casa è di proprietà del defunto, allora il convivente superstite ha diritto di vivere nello stesso immobile per 2 anni, oppure per un periodo uguale a quello della convivenza, se superiore a 2 anni, ma non oltre i 5
se la casa è in comproprietà, allora – se non è stato disposto un testamento – si crea una comproprietà fra il coniuge superstite e gli eredi del defunto (che potrebbe addirittura chiedere al convivente superstite il pagamento di un affitto per il godimento della abitazione)
se la casa è in affitto ed il contratto è intestato al convivente defunto, allora il convivente superstite ha diritto di subentrarvi
il diritto di risarcimento del danno esistenziale in caso di morte del convivente
il diritto di partecipare agli utili della impresa familiare
il diritto di visita in carcere
il diritto di stipulare un patto di convivenza
Affinché possa essere applicata la legge è necessario che la coppia abbia effettuato la dichiarazione di convivenza presso il comune di residenza
Ma nonostante la registrazione in comune della convivenza, questa non attribuisce:
ALCUN ASSEGNO DI REVERSIBILITA’ PENSIONISTICA che spetta solo ai figli, a condizione che: abbiamo meno di 18 anni, o abbiamo fino a 21 anni, se vanno alle superiori, o abbiano meno di 26 anni, se vanno all’università, oppure siano disabili
NESSUN DIRITTO DI SUCCESSIONE
Di fronte a questa realtà posso fare solamente 2 cose:
NON FARE NULLA e subire le regole del Codice Civile, che è stato iscritto nel 1942, quando eravamo in piena guerra mondiale ed esisteva la famiglia patriarcale (la donna era subordinata al marito ed i figli naturali, nati fuori dal matrimonio, non erano riconosciuti)
FARE TESTAMENTO che è un pezzo di carta bianca, ove posso scrivere le mie volontà, con data e firma, che può essere modificato in ogni momento della giornata. Quanto viene scritto nel testamento, però, non può intaccare il limite della quota di legittima che spetta agli eredi legittimari.
Tu cosa vuoi fare?
La risposta sembra banale!
In realtà nel nostro paese le indagini ISTAT sulla “Propensione in Europa a redigere testamento” rivelano che solamente il 12% degli italiani ha fatto una disposizione testamentaria e l’86% degli italiani non ha fatto nulla. In Veneto tale percentuale scende all’8%.
Il problema è solo un fatto culturale!
La mia missione è creare la giusta cultura


